I matrimoni e le unioni civili sono celebrate dall’ufficiale dello stato civile che può essere il sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato), che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere.
Il celebrante non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396 (l'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti).